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buono mensa OSS APSP trentino
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Scritto da osstrentino   

Buono mensa per gli oss delle APSP del trentino (estratto dal contratto di lavoro dal sito dell'apran)

Mensa

(art. 58 CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003 come sostituito dall’art. 25 CCPL 2006/2009 biennio ec. 2008-2009 dd. 22.9.2008 ed ulteriormente modificato dall’accordo di data 12 gennaio 2009)

 

1. Il dipendente ha la possibilità di usufruire, qualora ricorrano le condizioni del comma 4, sia del servizio sostitutivo di mensa, erogato tramite buono pasto cartaceo o buono pasto elettronico, che del servizio diretto di mensa. 

 

 

2. Dal 1° giugno 2007 l’importo riconosciuto per il servizio sostitutivo di mensa, realizzato tramite buono pasto elettronico, nonché le spese sostenute per ciascun pasto, è pari ad € 6,00. L’eventuale maggior costo è a carico del dipendente. L’Ente provvede al pagamento interamente a proprio carico del costo dei pasti consumati dal dipendente nell’ambito del servizio diretto di mensa, fino a concorrenza dell’importo del buono pasto elettronico.

 

2 bis. Per le A.P.S.P. (ex IPAB), i comuni e i comprensori, gli eventuali conguagli positivi o negativi derivanti dall’applicazione del secondo periodo del comma 2 hanno effetto esclusivamente per i servizi di mensa fruiti a partire dall’1 ottobre 2008.

 

3. L’importo di cui al comma 2 è usufruibile dal dipendente sia nel caso di prestazione resa nella sede di servizio che fuori sede di servizio, qualora autorizzata. Nel caso di missioni inferiori alle 8 ore, il dipendente può fruire, su disposizione del responsabile, del rimborso dei pasti o della corresponsione della somma forfetaria di cui all’art. 8 dell’Accordo stralcio per il biennio economico 2006/2007 di data 20 aprile 2007 per l’importo di € 9,00, qualora non possa usufruire del servizio sostitutivo di mensa. Il servizio alternativo di mensa è fruibile anche dal personale delle squadre speciali della manutenzione stradale.

 

4. Ha diritto di fruire dei servizi di cui al comma 1 il personale che presti effettivo servizio alle seguenti condizioni: a) con l’orario di lavoro articolato sull’intera giornata, con intervallo obbligatorio per il pranzo; b) con orario di lavoro ridotto (part-time), limitatamente alle giornate in cui vengono effettuati i rientri pomeridiani, dovuti sia all’articolazione di orario scelta che alla prestazione di lavoro straordinario; c) la prestazione minima giornaliera, ai fini del godimento dei servizi di mensa, è fissata in tre ore, delle quali almeno due da effettuarsi nell’orario antimeridiano ed una nell’orario pomeridiano; d) con orario di lavoro continuato od articolato in turni con durata minima di 6 ore. La consumazione del pasto dovrà avvenire al di fuori dell’orario di lavoro. Nel caso in cui la prestazione di lavoro giornaliera risulti inferiore a 6 ore (per la fruizione dei recuperi o permessi) il personale interessato non avrà diritto a fruire dei servizi di mensa.

 

5. Ai dipendenti degli Enti sprovvisti del servizio di mensa o di convenzione per il servizio alternativo è riconosciuto un rimborso per le spese sostenute per ciascun pasto, adeguatamente documentate.

 

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutto il personale, ivi incluso quello tenuto, per disposizioni di servizio, a consumare il pasto usufruendo dei servizi di mensa apprestati dall’Ente.

 

7. Sono confermate le disposizioni concernenti la gratuità del pasto per il personale del Corpo permanente dei Vigili del fuoco nonché degli operatori dei servizi antincendi, che fruisca del pasto stesso in orario di lavoro.

 

8. Il personale addetto ai servizi di cucina nonché il personale al quale sia richiesto l’esercizio di funzioni di vigilanza e/o assistenza durante la consumazione dei pasti, usufruirà degli stessi a titolo gratuito presso la mensa della struttura.

 

9. Le modalità per usufruire del servizio e le regole relative all’utilizzo dei buoni pasto sono stabilite in sede di contrattazione decentrata.

 

10. Qualora il servizio si svolga su tre turni, è riconosciuto un secondo buono pasto purchè l’ultimo rientro abbia durata minima di due ore.

 

11. La consumazione del pasto può avvenire prima dell’inizio del turno purchè lo stesso inizi entro le ore 20,00 e non oltre le ore 22,00.

che altro aggiungere, informatevi presso le vostre strutture e chiedete se effettivamente ne abbiamo diritto, 6 euro per turno di lavoro sono parecchi soldi alla fine del mese, non vedo perchè non approfittarne, mi domando solo se i sindacati publicizzino la cosa o non ritengano 6 euro a turno lavorato una cifra importante per noi lavoratori. Io mi faccio i conti e lavorando una 20 di giorni al mese si parla di 120 euro non so se sono pochi.......... quando per un aumento contrattuale se ne ottengono molto meno.......

Un altra cosa che mi incuriosiche è il comma 2 bis, cosa si intende per conguagli positivi o negativi? forse i soldi non spesi per l'utilizzo della mensa? ma sti soldi che fine hanno fatto? sono stati reinvestiti?

attendo commenti....

 
 

stato dei lavori:

Gazzettino osstrentino [1.0]
[55%]

Test oss [1.0]
[30%]

KW Project Progress
www.wais.kamil.rzeszow.pl
Grazie al gentile contributo di Mariarosa potete scaricarvi la locandina del sito OSS Trentino: Locandina OSS Trentino

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