La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano VISTO
CONSIDERATO che il 15 ottobre 2002, in sede tecnica, sono state concordate alcune proposte di modifica al testo dell’accordo in oggetto e che, con nota del 16 ottobre 2002, il Ministero della salute ha trasmesso il testo dell’accordo nella stesura definitiva con le modifiche concordate;CONSIDERATO che nel corso della seduta di questa Conferenza del 24 ottobre 2002, il rappresentante del Ministero della salute ha chiesto il rinvio dell’esame dell’accordo in oggetto per approfondimenti;CONSIDERATO che il Ministero della salute, con nota del 21 novembre 2002, ha trasmesso nuovamente il testo dell’accordo, che è stato esaminato in sede tecnica il 9 dicembre 2002, i rappresentanti regionali hanno formulato alcune proposte di modifica, sulle quali i rappresentanti del Ministero della salute hanno convenuto;CONSIDERATO che il Ministero della salute, con nota dell’11 dicembre 2002, ha trasmesso il testo dell’accordo in oggetto nella stesura definitiva, con il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;CONSIDERATO che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 19 dicembre 2002 l’esame dell’argomento in oggetto è stato rinviato;ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, espresso ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28l; Avente ad oggetto la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria dell’Operatore socio – sanitario al fine di consentire allo stesso di collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all’organizzazione dell’unità funzionale1.1 Per far fronte alle crescenti esigenze di assistenza sanitaria nelle strutture sanitarie e socio – sanitarie, pubbliche e private, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possonoprovvedere alla organizzazione di moduli di formazione complementare di assistenza sanitaria, per un numero di ore non inferiore a 300, di cui la metà di tirocinio, riservati agli operatori socio sanitari in possesso dell’attestato di qualifica di cui all’articolo 12 dell’Accordo intervenuto il 22 1.2 Gli operatori socio-sanitari che hanno seguito con profitto il modulo di formazione complementare di cui al comma 1 ed hanno superato l’esame teorico-pratico finale, ricevono uno specifico attestato di “Operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria” che consente all’operatore di collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali, indicate nell’allegato A), parte integrante del presente accordo, in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la supervisione della stessa;
-Punto 1 ( Formazione complementare )
febbraio 2001 (repertorio atti n 1161) in sede di Conferenza Stato – Regioni tra il Ministro della Salute, tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio – sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione, o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell’articolo 13 dello stesso Accordo.
Punto 2( Materie di insegnamento e tirocinio )2.1 I moduli di formazione, teorica e pratica, devono essere strutturati in modo da garantire il raggiungimento delle competenze professionali per l’esercizio delle attività e dei compiti indicati nell’allegato A), che è parte integrante del presente atto. Il modulo si svolge nelle strutture di ricovero e cura e nei servizi sanitari. La direzione del modulo è affidata ad un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per le professioni sanitarie infermieristiche e per la professione sanitaria ostetrica.
ALLEGATO A
Elenco delle principali attività previste per l’Operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria L’Operatore socio-sanitario, che ha seguito con profitto il modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria, oltre a svolgere le competenze professionali del proprio profilo, coadiuva l’infermiere o l’ostetrica/o e, in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione, è in grado di eseguire:
-la somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta, conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione ;
-la terapia intramuscolare e sottocutanea su specifica pianificazione infermieristica, conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;
-i bagni terapeutici, impacchi medicali e frizioni ;
-la rilevazione e l’annotazione di alcuni parametri vitali ( frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e temperatura ) del paziente ;
-la raccolta di escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico ;
- le medicazioni semplici e bendaggi ;
- i clisteri ;
- la mobilizzazione dei pazienti non autosufficienti per la prevenzione di decubiti e alterazioni cutanee ;
- la respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno ;
- la cura e il lavaggio e preparazione del materiale per la sterilizzazione ;
- l’attuazione e il mantenimento dell’igiene della persona ;
- la pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle apparecchiature, delle attrezzature sanitarie e dei dispositivi medici ;
- la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti differenziati ;
- il trasporto del materiale biologico ai fini diagnostici ;
- la somministrazione dei pasti e delle diete ;
- la sorveglianza delle fleboclisi , conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.